Page 14 - Malaria: Prevenzione e Controllo in Italia - Ministero della Salute
P. 14
4. NOTIFICA
L’attuale sistema di notifica che consiste nella compilazione del Modello 15 (Allegato 3)
accompagnato dai preparati emoscopici, è regolato dal D.M. del 15 dicembre 1990 (G.U., 8
gennaio 1991, n. 6) e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 14, dell’11/11/1997. La malaria
è inserita tra le malattie infettive di Classe III, malattie per le quali sono richieste particolari
documentazioni, a cui appartengono anche AIDS, lebbra, micobatteriosi non tubercolare e
tubercolosi.
5. FLUSSO INFORMATIVO
Al fine di garantire una sorveglianza della malaria efficace, si rende necessario modificare come
segue la modalità di segnalazione dei casi (Figura 2), rispetto alle indicazioni riportate nella
Circolare Ministeriale n. 14 dell’11 novembre 1997. L’Istituto Superiore di Sanità invierà la
risposta certificata di conferma di diagnosi come indicato in Figura 2.
Si sottolinea che i casi di recidive e recrudescenze (Allegato 1) devono essere notificati al pari
delle infezioni primarie, rappresentando potenziali serbatoi d’infezione per i vettori indigeni, e si
raccomanda di segnalarle nella sezione NOTE del Modello 15 (Allegato 3). In particolare, i casi di
recidiva da P. vivax/P. ovale sono sempre associabili ad un attacco primario pregresso recente e/o
tardivo ma, comunque avvenuto entro un intervallo convenzionale di 36 mesi, mentre per le
recrudescenze dovute a P. malariae non è possibile stabilire un preciso limite temporale
dell’eventuale infezione pregressa.
5.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEI CASI (FIGURA 2)
1) Il medico dell’Unità Operativa del Presidio Ospedaliero dovrà dare comunicazione del caso di
malaria alla Direzione Sanitaria, tramite compilazione del Modello 15 (Allegato3).
2) A sua volta la Direzione Sanitaria/Medica del Presidio Ospedaliero/Centro Clinico dovrà dare
comunicazione del caso tramite l’invio del Modello 15 contestualmente a:
– Ministero della Salute; (*)
– Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ; a quest’ultimo dovranno
pervenire anche i preparati emoscopici per gli accertamenti di competenza (conferma di
diagnosi); (**)
– Assessorato Regionale alla Sanità ;
– Azienda Sanitaria Territoriale.
L’Istituto Superiore di Sanità invierà la risposta certificata di conferma di diagnosi come da figura
2.
14