Page 57 - Corso di Legislazione Biomedica
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 Art. 40 c.p. - Rapporto di causalità
«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto

   dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
   pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non
   è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico
   di impedire, equivale a cagionarlo».

ï‚§ Art. 41 c.p. - Concorso di cause

«Il concorso di cause preesistenti o simultanee o
   sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od
   omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
   causalità fra l’azione o l’omissione e l’evento. Le
   cause sopravvenute escludono il rapporto di
   causalità quando sono state da sole sufficienti a
   determinare l’evento […]».
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