Page 8 - Violenza sulle donne
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Le presenti linee guida devono essere considerate a completamento dei protocolli per il
percorso assistenziale delle vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento in uso presso le
strutture ospedaliere/universitarie e presso i centri di accoglienza.
Le raccomandazioni generali contenute rappresentano i “requisiti minimi†che potranno
essere implementati nelle singole realtà sanitarie.
I professionisti sanitari devono fornire una continua e chiara informazione alle vittime di abuso
sessuale e/o maltrattamento sulle procedure previste dai Protocolli, ivi compresa la repertazione di
eventuali tracce biologiche al fine di analisi del DNA e più in generale di analisi di genetica-forense.
Il consenso alle procedure di repertazione di eventuali tracce biologiche dovrà essere
formalizzato nella documentazione sanitaria.
È auspicabile, considerata la peculiarità e la delicatezza dell’indagine, contattare, qualora possibi-
le, un esperto in genetica forense per eventuali consigli sulla repertazione e conservazione.
Materiale da repertare
Le tracce di materiale biologico (tracce di sangue, sperma e saliva, formazioni pilifere, sudore,
cellule di sfaldamento dell’epidermide, etc) che si possono reperire sono soprattutto:
A - sugli indumenti: le tracce presenti sugli indumenti non sempre sono visibili ad occhio nudo.
Tutti gli indumenti, pertanto, devono essere repertati. Devono essere repertati anche eventuali
assorbenti, pannolini o quanto a contatto con le regioni intime;
B - sul corpo della vittima: i prelievi devono essere guidati anche dal racconto della vittima. Per
tale motivo devono essere effettuati almeno due tamponi sia nelle zone tipiche - orale, periorale,
vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena - che in zone dove l’aggressore ha effettuato dei
toccamenti, si è potuto accostare con i genitali o con la bocca, etc. È utile effettuare un tampone
sotto le unghie di ogni dito o il prelievo dell’estremità delle unghie della vittima (ricerca di eventuale
materiale biologico dell’aggressore depositato durante azioni di difesa della vittima, magari non
riferite o percepite dalla stessa), da considerare ciascuno come singolo reperto.
Nota bene - Altre tracce biologiche potrebbero essere rinvenute nel luogo ove si è verificato il
fatto: trattasi di situazioni particolari che prevedono l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, con cui il
genetista forense dovrà concordare un eventuale sopralluogo. È fondamentale che l’operatore
sanitario che raccoglie il dato circostanziale segnali all’Autorità Giudiziaria, sulla base del racconto
fornito dalla vittima, la possibilità di rinvenire tali tracce.
MODALITÀ DI REPERTAZIONE Gli operatori, durante l’espletamento di tutte le operazioni,
devono obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte ad evitare fenomeni di contaminazio-
ne (con-taminazione operatore-reperto, contaminazione reperto-reperto, contaminazione
ambiente-reperto, etc).
A - Indumenti della vittima
1. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che si reperta/manipola un indumento) e
mascherina.
2. Aiutare nella svestizione, qualora gli indumenti siano quelli che la vittima indossava al momento
del fatto. Utilizzare un telo/lenzuolo di carta su cui far spogliare la donna per raccogliere eventuale
materiale presente sugli indumenti o sul corpo della vittima.
Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
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