Page 10 - Violenza sulle donne
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1. compilare una scheda dedicata (vedi fac-simile) che contenga tutte le operazioni relative alla
repertazione/custodia delle eventuali tracce biologiche;

2. raccogliere gli elementi salienti da un punto di vista circostanziale che possono guidare la
repertazione e l’esame dei reperti;

3. indicare chiaramente le zone dove vengono effettuati i tamponi e i prelievi, nonché l’elenco dei
reperti raccolti, opportunamente classificati, e documentare, ove possibile, con rilievi fotografici
tutte le operazioni di prelievo (verbale di prelievo);

4. allestire un verbale di catena di custodia, in cui venga indicato ogni passaggio del reperto, che
dovrà essere controfirmato da ogni operatore intervenuto.Tale verbale deve contenere la data
delle operazioni svolte e le generalità dell’esecutore. Si consiglia di allestire una check list delle
attività eseguite.

Situazioni particolari

Rifiuto di sottoporsi alle procedure di repertazione di tracce biologiche

Qualora nei casi di violenza sessuale sospettata e/o dichiarata:

- un soggetto adulto, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla
procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di repertazione di tracce
biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal proce-
dere ed avvisare l’autorità giudiziaria solo se si configura l’ipotesi di delitto procedibile d’ufficio.

Qualora nei casi di maltrattamento sospettato e/o dichiarato:

- un soggetto adulto, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla
procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di repertazione di tracce
biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal
procedere ed avvisare l’Autorità Giudiziaria in quanto trattasi di delitto procedibile d’ufficio.

Qualora il genitore/i o il legale rappresentante, dopo essere stati adeguatamente informati della
ipotesi diagnostica di maltrattamento e/o violenza sessuale nei confronti del minore e di tutti i
passi previsti dalla procedura, non diano il consenso alle procedure di repertazione di tracce
biologiche né sugli indumenti né sulla persona del minore, gli operatori devono far presente che, a
fronte del rifiuto, il caso verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria competente (fatta eccezione dei rari
casi in cui non si configuri la procedibilità d’ufficio).

                            Il rifiuto di sottoporsi alle procedure di repertazione
                    delle tracce biologiche deve essere annotato nella documentazione sanitaria.

  Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
       soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza | Riservato
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