Page 15 - Regole Eventi ECM
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cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in
occasione dell’evento nei limiti consentiti dal presente Manuale.
Vanno comunque indicati nell’elenco degli sponsor, i soggetti con cui è stato stipulato un
contratto a titolo gratuito, che prevedano la presenza all’esterno del luogo dove si svolge la
formazione, nonché i soggetti che forniscono finanziamenti in denaro in assenza di spazi
pubblicitari.
Nei contratti di sponsorizzazione devono essere documentati chiaramente e dettagliatamente i
diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi per le parti.
I nominativi degli sponsor devono essere dichiarati precedentemente all’evento, in base a quanto
stabilito nell’Allegato “Aâ€.
Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti
formativi, nel foglio delle firme di presenza o sui badge, nei test di apprendimento e nella scheda
della qualità percepita.
È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale esclusivamente:
a) prima dell'inizio e dopo il termine dell’evento (non è consentito indicarlo durante gli
intervalli) e nell’ultima pagina del materiale durevole FAD;
b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell’evento, in uno spazio dedicato le cui
dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura “Con la
sponsorizzazione non condizionante di … (indicazione dell’impresa sponsor)â€;
c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di
pagina;
d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegna solo all’esterno della sala in cui si svolge
l’evento).
In ogni caso, l’esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o
suggestione che l’evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano
condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è
consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi
dell’azienda sponsor.
Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non può
essere effettuato direttamente o indirettamente allo sponsor.
4.18. Pubblicità nell’evento ECM di prodotti di interesse sanitario
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita
esclusivamente allo sponsor dell’evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti
formativi. L’attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario non può essere svolta comunque
da incaricati del provider.
È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
a) nel materiale didattico dell’evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell’evento;
c) nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita;
d) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
e) durante le pause dell’attività formativa nella stessa aula.
Per i prodotti di interesse sanitario non può essere inserita nessuna pubblicità nel materiale
informatico e audiovisivo, né sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, link banner e
forme affini durante lo svolgimento dell’attività formativa, neanche prima e dopo l’inizio
dell’evento.
4.19. Pubblicità sui siti internet
Nei siti internet utilizzati dal provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l'erogazione
della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
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